L'Istituto, con ilCircolare INPS 22 dicembre 2022, n. 135, comunica il risultato di tutte le sue attivitàadeguamento delle pensionie servizi di assistenza, propedeutici apagamento delle prestazioni sociali e sociali nel 2023e riporta dettagliatamente tutte le operazioni effettuate.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, devono esserci pensioni minime di almeno 600 euro per tutti gli over 75 (contro i 525 euro del 2022). In questo caso sarà dovuto un ulteriore conguaglio all'inflazione (1,5%) con un assegno di 570 euro.
Non tutti i pensionati potranno beneficiare degli stessi aumenti: il valore dipenderà anche dall'"onere" complessivo del sussidio.
Sono interessati dal riaggiustamento del 100% solo i controlli non superiori a quattro volte il trattamento minimo, cioè fino a 2.101,52. Per chi usufruisce di canoni mensili più alti, invece, è previsto un aumento via via più contenuto, a partire dalle sei nuove fasce.
Purtroppo molti utenti ci hanno scritto per segnalarceloin assenza di eventuali aumenti di pensione nello scontrino di febbraio. nonostante ilaveva promesso un aumento della pensione per gennaio, per problematiche legate al calendario INPS, non sono state attuate. Tuttavia, i pensionati dovrebbero ricevere tali aumenti il mese prossimo. Ma, come molti dei nostri lettori hanno sottolineato, non è così.
Le notizie del 1 marzo 2023
L'articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha rivisto il meccanismo automatico di rivalutazione dei rimedi previdenziali, per l'artbiennio 2023-2024. Per le cure pari o inferiori a quattro volte il minimo (2.101,52 euro mensili in valori lordi per dicembre 2022), il ricarico, pari al 100% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, è stato applicato dall'INPS a partire 1° gennaio 2023, con conseguente aumento del 7,3% delle pensioni.
Dal 1 marzo 2023 vengono rivalutati, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,unoanche trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, come di seguito definito:
- *all'85% per le erogazioni pensionistiche complessive pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, determinando un incremento del 6,205%.
- *al 53% per le prestazioni previdenziali universali superiori a cinque volte la prestazione minima INPS e pari o inferiori a sei volte la prestazione minima INPS, determinando un incremento del 3,869%;
- *al 47% per le pensioni che superano complessivamente sei volte il trattamento minimo INPS e sono pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, determinando un incremento del 3.431%.
- *al 37% per le erogazioni pensionistiche complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un incremento del 2,701%.
- *al 32% per le pensioni complessive superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, con un incremento del 2,336%.
Cosa è cambiato nel 2023
Dal 1° gennaio 2023 la variazione percentuale per il calcolo delequazionedelle pensioni per il 2022 è del 7,3%.
La proposta di bilancio per il 2023 prevede interventi con l'obiettivo di riformare i termini di assegnazione delrivalutazione automaticaper le fasce di valore delle prestazioni previdenziali che superano di quattro volte la prestazione minima. Al fine di evitare pagamenti potenzialmente indebiti, è stata concessa una rivalutazione del 100% a tutti i beneficiari il cui importo pensionistico cumulato è entro quattro volte la soglia salariale minima corrisposta nel 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento previdenziale cumulato eccede tale limite, il conguaglio sarà corrisposto in prima rata dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2023.
La circolare descrive ilaliquote definitive delle prestazioni minime di previdenza socialeper i lavoratori e le prestazioni vitalizie per il 2022, aggiorna l'indice di adeguamento temporaneo 2023 e la modalità di attribuzione dell'adeguamento temporaneo 2023, ricordando che l'importo minimo del beneficio è utilizzato anche come base per la determinazione delle soglie di riconoscimentobenefici legati al reddito.
Sono inoltre fornite tabelle con i valori minimi di trattamento, le prestazioni pensionistiche e le soglie reddituali per il diritto alle diverse prestazioni legate al reddito, costruiti come multipli del valore minimo di trattamento per l'anno 2023.Per il 2023,l'età di accessola pensionee ogni cosa'sussidio socialeequivale a67 anni. Tale limite è stato applicato al rinnovo in questi casi.
Pagamenti ditrattamenti pensionistici, ILverifiche, ILpensioni e assegni di curaerogato perinvalidi politicie anche ilI vitalizi INAILsono effettuati il primo giorno contabile di ogni mese o il giorno successivo se festivo o non contabile, con un unico mandato di pagamento, ad eccezione del mese di gennaio in cui l'erogazione avviene il secondo giorno contabile. Il pagamento per il mese di gennaio 2023 sarà effettuato il3 gennaio.
Per le prestazioni pensionistiche e pensionistiche, ilcertificato di pensioneper il 2023 sarà pubblicato traservizi onlinedisponibile sul sito web dell'ente.
Circolare Inps n. 135 del 22-12-2022
L'Istituto ha completato la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni previdenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e previdenziali nel 2023.
La presente circolare descrive nel dettaglio le operazioni svolte.
1. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DI RIVALUTAZIONE
Nella Gazzetta Ufficiale n. 271, del 19 novembre 2022, ha pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10.11.2022, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante la “Perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 2023. Valore della pensione e variazione percentuale - anno 2022. Valore finale della variazione percentuale - anno 2021" (Appendice n. 1), che prevede, all'articolo 2, che la variazione percentuale per il calcolo dell'equazione pensionistica per l'anno 2022 sia calcolata in un importo pari a +7,3% il 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di conguaglio per l'anno successivo.
Si ricorda che l'adeguamento è attribuito sulla base del cosiddetto cumulo compensativo, considerando come unico trattamento tutte le pensioni cui si ha diritto, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, iscritti all'Albo Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, nº 448).
Per la determinazione dell'importo complessivo da utilizzare come base perequativa, le prestazioni depositate presso l'Anagrafe Centrale delle Previdenza, prestate da soggetti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'inclusione nel regime di perequazione cumulativa, e le prestazioni erogate dall'INPS ad eccezione di quanto segue:
- *Indennità corrisposte dalle assicurazioni volontarie (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni erogate dal fondo impiegatizio ed ex-ENPAO (CL, VOST), indennità per interruzione attività commerciale (INDCOM), che vengono conguagliate individualmente.
- *servizi di assistenza (AS, PS, INVCIV) e pensioni beneficiarie di prestazioni concesse alle vittime di atti terroristici e stragi di tale origine, ai sensi della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, che sono rivalutate singolarmente e secondo propri criteri;
- *servizi di assistenza alla pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO33, 199-VESO092ES), che non sono 20092ES; sono valutati per tutta la loro durata;
- * pensioni di vecchiaia cumulative con formazione progressiva, le cui quote relative a enti e fondi non sono state erogate per mancato rispetto del requisito massimo contributivo personale (articolo 1, comma 239, dellegge 24 dicembre 2012, n.228, così come modificata dall'articolo 1, n.195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Per i trattamenti provenienti da enti diversi dall'INPS, l'informazione sul cumulo delle pensioni ai fini della perequazione è conservata presso l'Anagrafe Centrale delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna dose e riceve il valore 2 (SI PEREQUAZIONE) o 1 (NO PEREQUAZIONE ). ).
L'eventuale importo compensativo dovuto al trattamento complessivo è ripartito tra le pensioni proporzionalmente, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.
Per le pensioni cumulative e cumulabili, l'equazione è ripartita tra le singole quote in proporzione al contributo di ciascuna quota alla pensione complessiva.
Ricordiamo inoltre che la legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), all'articolo 1, commi da 103 a 118, ha disposto il trasferimento all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza per le giornalisti “Giovanni Amendola” (INPGI) in sostituzione delle corrispondenti forme previdenziali obbligatorie, limitatamente all'amministrazione sostitutiva. Sono state così istituite le categorie pensionistiche 243 (BOPGI), 244 (IOPGI) e 245 (SOPGI), che riguardano le pensioni corrisposte ai giornalisti stipendiati. Tali trattamenti sono stati rivalutati secondo le regole generali di cui alla presente circolare.
La nuova misura dell'assegno individuale e continuativo riconosciuto dall'Istituto ai pensionati di invalidità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n.222, è pari a 585,51 euro.
A quest'ultimo servizio, per successiva ricostituzione d'ufficio, sarà riconosciuta la maggiorazione spettante per il biennio 2021-2022.
1.1 INDICE DI RIVALUTAZIONE FINALE PER L'ANNO 2022
Con l'articolo 1 della predetta delibera interministeriale del 10 novembre 2022, si stabilisce definitivamente che la variazione percentuale per il calcolo del conguaglio delle pensioni per l'anno 2021 è fissata in un importo pari al +1,9% dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda che l'articolo 21.º, n.º 1, lettera a), del decreto legislativo 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a condizione che:
"Per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere d'acquisto delle pensioni, eccezionalmente:
a) il riadeguamento per il calcolo del conguaglio delle pensioni, ai sensi dell'articolo 24, n. 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riferito all'anno 2021, è trasferito al 1° novembre 2022".
Vedi circolare n. 120 del 26 ottobre 2022 per la descrizione delle azioni svolte.
Di seguito si riportano i valori consuntivi per l'anno 2022 e si ricorda che il valore del trattamento minimo viene utilizzato anche come base per la determinazione delle soglie per il riconoscimento delle prestazioni legate al reddito.
1.2 RIVALUTAZIONE PROVVISORIA DELL'INDICE PER L'ANNO 2023
Come accennato al comma 1, l'adeguamento temporaneo delle pensioni è stato effettuato nella misura del +7,3%.
Si riportano di seguito i valori provvisori per il 2023 e si ricorda che l'importo minimo di trattamento viene utilizzato anche come base per la determinazione delle soglie di riconoscimento delle prestazioni legate al reddito.
1.3 Modalità di affidamento della revisione intermedia 2023
La Legge di Bilancio 2023 prevede interventi volti a riformare le modalità di esecuzione dell'adeguamento automatico per livelli di importi pensionistici superiori al quadruplo della prestazione minima.
Al fine di evitare il pagamento di somme potenzialmente indebite, l'adeguamento è stato riconosciuto in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui cumulo pensionistico è compreso entro quattro volte il limite del salario minimo corrisposto nell'anno 2022 (pari a 2.101,52 euro) . Per i pensionati il cui trattamento previdenziale cumulato ecceda il suddetto limite, il conguaglio sarà imputato alla prima rata disponibile al momento dell'adozione della suddetta norma.
2. RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI CUI BENEFICONO I BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE N. 206/2004 E MODIFICHE TRANSITORIE (VITTIME DEL TERRORISMO E STRAGE SULLO SCHERMO MATRIX)
Articolo 3, n.º 4-quarto, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il trattamento immediato dei pensionati vittime di atti di terrorismo e stragi in tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. . 206/2004 il riesame automatico è assicurato ogni anno:
(a) nella misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
cioè alternativamente
b) una maggiorazione annua pari ad un massimo dell'1,25% calcolata sul valore del medesimo trattamento dell'anno precedente, secondo la struttura definita dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, legge 388, da riferirsi al entità dell'aumento stesso.
Non va dimenticato che le pensioni cui sono attribuite prestazioni per le vittime del terrorismo non sono soggette al regime del cumulo perequativo e sono quindi sempre rivalutate singolarmente.
Essendo l'indice normale per il 2023 superiore all'1,25%, l'adeguamento è stato riconosciuto nella misura di cui al punto a) all'importo complessivo.
3. DISPOSIZIONI SOSPENSIONI E RISARCIMENTI
3.1 PENSIONI E ASSISTENZA SOCIALE
Valgono anche per le prestazioni previdenziali gli indici di aggiustamento definitivi per il 2022 e quelli provvisori per il 2023, menzionati rispettivamente ai punti 1.1 e 1.2 che precedono.
Ecco i valori, definitivi per il 2022 e provvisori per il 2023, e i corrispondenti limiti di reddito personale e coniuge.
3.2 PRESTAZIONI PER AMPIABILI, INABILITA' CULTURALI, CIVILI CIECHI E SORDI (CLASSE 044-INVCIV)
La misura perequativa, definitiva per l'anno 2022 e prevista per l'anno 2023, è stata applicata anche alle pensioni e ai sussidi a favore di storpi, disabili, ciechi e sordi.
Sono state aumentate del 5,1% le soglie reddituali per i diritti pensionistici a favore degli amputati civili, degli invalidi totali, dei ciechi civili e dei sordi.
Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile per le persone con invalidità parziale e all'assegno di assistenza è determinato per la pensione sociale (art. 12 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412).
Tali limiti si applicano anche alle prestazioni sociali per invalidità civile.
3.3 RIVALUTAZIONE CONTRIBUTI E ALLEGATI AI CONTRIBUTI LEGATI ALLE PENSIONI PRIVILEGIATE DI PRIMO GRADO CONCESSE AGLI EX PENSIONATI CIVILI E MILITARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolata al netto delle variazioni del carico di lavoro (come definito dalla Legge n. il periodo ante agosto 2020 - luglio 2021 è stata + 1,31%).
La quota di perequazione degli indennizzi a favore di storpi, disabili, ciechi e sordi è stata pertanto incrementata del +1,31%. Si ricorda che la rivalutazione del compenso è attribuita solo alla sezione indicata dall'articolo 2.º, nº 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni.
L'aliquota dell'1,31% si applica anche alle indennità e alle indennità relative alle pensioni privilegiate di prima classe concesse agli ex dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. TABELLA
Nell'Appendice n. 2 fornisce tabelle con i valori del trattamento minimo, delle prestazioni previdenziali e delle soglie reddituali per il diritto alle diverse prestazioni legate al reddito, costruiti come multipli del valore del trattamento minimo per l'anno 2023.
Inoltre, viene fornita un'utile tabella per il calcolo della “detrazione massima teorica” applicabile alla pensione in caso di recupero di indebite “proprie” erogazioni.
5. RECLAMI PERSONALI
Si ricorda che per l'anno 2023 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è di 67 anni. Tale limite è stato applicato al rinnovo in questi casi.
6. GESTIONE FISCALE
Come è noto, la tassazione opera con riferimento al "soggetto". La ritenuta d'acconto IRPEF è quindi imposta sull'importo complessivo delle pensioni, corrisposte dall'INPS o da altri enti, iscritte all'Anagrafe Centrale delle Pensioni e assoggettate a tassazione ordinaria, e delle altre prestazioni eventualmente corrisposte dall'INPS al soggetto.
Analogamente, i crediti d'imposta sono riscossi sull'intero imponibile e ripartiti tra le varie prestazioni in modo proporzionale.
Per l'anno 2023 sono state concesse le stesse detrazioni per i familiari a carico del dicembre 2022.
La richiesta di tassazione ad aliquota maggiorata (forfettaria), così come la richiesta di non utilizzare le detrazioni personali, devono essere rinnovate annualmente, come ricordato nella comunicazione n.3.783 del 19 ottobre 2022. Le relative procedure sono disponibiliIn collegamento, con accesso all'esclusivo servizio 'Crediti d'imposta - Istanza e Gestione' disponibile sul portalewww.inps.it.
Inoltre, annualmente deve essere presentata anche la dichiarazione dei pensionati residenti all'estero che intendono beneficiare delle ritenute per oneri familiari (art. dichiarazione che contiene anche l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti per la possibilità di beneficiare delle citate detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati che accedono al servizioIn collegamentoè sul Modulo Previdenza del Cittadino (Detr. Fiscale penne residenti stranieri), disponibile sul portalewww.inps.it, o, in alternativa, attraverso gli Enti di Patronato (che offrono assistenza gratuita) o le strutture territoriali dell'Istituto.
Per i soggetti ai quali nel 2022 è stata applicata un'aliquota maggiorata (aliquota forfetaria) o imposta lorda senza alcuna detrazione per i redditi da pensione:
- *se alla data di elaborazione della pensione per operazioni di rinnovo fosse stata presentata la richiesta per l'anno 2023, dal 2023 si applicherebbe anche l'aliquota massima (forfettaria) o tassazione lorda senza alcuna detrazione sui redditi pensionistici a partire da gennaio·
- *Se alla data di elaborazione delle pensioni per le operazioni di rinnovo non fosse stata presentata la domanda per l'anno 2023, è stata invece fissata la tassazione regolare, con applicazione della detrazione per i redditi da pensione.
6.1 RETTIFICHE FINALI
Qualora le ritenute d'acconto per l'anno 2022 (IRPEF) siano state effettuate per un importo inferiore a quello dovuto annualmente, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, nelle rate pensionistiche di gennaio e febbraio 2023.
Per i pensionati con un valore pensionistico totale annuo fino a 18.000 euro e pagamenti di debiti superiori a 100 euro, le prestazioni legali erano valide fino a novembre 2023 (articolo 38.º, n.º 7, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n° 78 ). , convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).
I valori rettificati sono certificati ai fini fiscali in NM2023.
6.2 AGGIUNTA IRPEF
Le integrazioni all'IRPEF sono trattenute in quote costanti, con i consueti dettagli di seguito riepilogati:
- *tariffa regionale nel resto del 2022: da gennaio a novembre 2023;
- *Onere comunale residuo 2022: da gennaio a novembre 2023.
- *Perdite comunali per conto 2023: da marzo a novembre 2023.
Il valore degli incrementi è determinato sulla base delle aliquote fissate dalle Regioni e dai Comuni e comunicate alla data del processo di rinnovo. Se le autorità locali approvano modifiche tariffarie, gli importi dell'aumento del saldo saranno pari a zero da marzo 2023.
6.3 ESENZIONE DI 1.000 EURO PER ORFANI SOPRAVVISSUTI
L'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), a condizione che le pensioni corrisposte agli orfani superstiti di assicurati e pensionati, in regime di assicurazione generale obbligatoria e forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché la gestione separata, concorrano alla formazione del reddito complessivo . di cui all'articolo 8 del DPR 917/1986, per un importo superiore a 1.000 euro.
Gli eventuali conguagli del credito d'imposta spettanti agli interessati verranno liquidati a partire dal mese di marzo.
7. PENSIONI DIRIGENTI PRIVATI
Vengono presentate le ulteriori attività svolte per le pensioni dell'Amministrazione Privata contestualmente alle operazioni di conguaglio.
7.1 RIVALUTAZIONE QUOTE DI PENSIONE DOVUTE AD ALTRO BENEFICIARIO
In contropartita di quanto indicato al punto 1.2, è stata addebitata ai contributi previdenziali spettanti a beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un programma di “versamenti ridotti o separati” individuato da una delle seguenti codici:
- *M4 Indennità di divorzio ex coniuge superstite.
- *M5 Sussidio alimentare per i bambini.
- *M6 Prestazione pensionistica ex coniuge.
Parimenti è stato pareggiato l'importo delle 'Altre Pensioni' memorizzate dagli Uffici del piano di risanamento N1 - Fondo Mantenimento del Clero.
vedi messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
7.2 GESTIONE DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON PENSIONI VERSATE O GIA' SCADUTE
7.2.1 SCADENZA DEL TITOLO DI PENULST NEL 2023
Dal mese di scadenza dell'ultimo cobeneficiario verrà corrisposta solo la quota del cobeneficiario in essere.
Come noto, essendo presente un solo comproprietario, è necessario avere l'affitto per verificare il diritto ai benefici connessi all'affitto.
Se non viene dichiarato tale reddito, la posizione è contrassegnata con il valore997nessun campo "CIDEMIN".
In ogni caso, ai fini del calcolo dell'eventuale prestazione legata al reddito pensionistico, si è tenuto conto del reddito di Cassa pensione dell'anno in corso.
7.2.2 PENSIONI CON TUTTI I COPROPRIETARI IN SCADENZA
Per le pensioni ancora valide, ma con tutti i titolari scaduti prima del 2023 (GP3CK02Z < 202302), il campo "CIDEMIN" è stato popolato con il codice998sia per le pensioni AGO che per le casse speciali ed ex ENPALS.
7.3 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
I trattamenti familiari non sono contemplati dall'articolo 35.º, n.º 10-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 2008, n. 207 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n.14/2009. Al fine di evitare il pagamento di cure indebitamente pagate, se non vi è alcun reddito dopo il 2018 nella pensione del richiedente, il pagamento è sospeso dal gennaio 2023.
Per tali posizioni è stato calcolato il reddito imputato per il 2022 con il valore 6 nel quarto byte del campo “GP2KF11” ed è stato compilato il campo “CIDEMIN” con il codice907.
7.4 RIPRISTINO DEGLI ASSEGNI DI INABILITA' IN SCADENZA PER ESAME SANITARIO
Sono state soppresse dal prossimo mese le regolari borse di invalidità delle Direzioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonia, Elettricità e Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data di revisione sanitaria 2023 (GP1AF06), nonché scadenza triennale nel 2023. la data indicata.
Per il fondo volo (categoria 045), il pagamento è in sede da gennaio 2023.
7.5 CONFIGURAZIONE CODICE UFFICIALE DI RECUPERO
Come di consueto, le pensioni i cui rinnovi, procedure rilevate variazioni di valore prima di gennaio 2023, sono state erogate per l'anno 2023 con il valore aggiornato e contrassegnate con il codice4(da sostituire con credito) o7(reimpostare) all'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".
Tali posizioni saranno trattate centralmente, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.
Con il codice sono state identificate le pensioni non rettificate erogate di pari importo rispetto al 20225nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".
Per i Fondi Speciali le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno inserite in un apposito elenco pensionistico da verificare (PENS0052) a cura delle Strutture di Territorio.
Anche le pensioni contrassegnate dal codice sono state rinnovate con lo stesso valore del 20220nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R" e il valore004in GP1CIDEMIN. Si tratta, in particolare, di pensioni per le quali i dati reddituali del fascicolo non consentivano il calcolo secondo la normativa vigente.
Le informazioni relative alla tipologia di rinnovo presente in "GP1AF05R" sono visualizzate anche nel campo "CPRD" della riga transazione associata al rinnovo.
7.6 RINNOVO PENSIONI DI VALORE PARI A ZERO
L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2023 con valore pari a “zero” è disponibile in intranet tra gli elenchi parametrici, dal percorso: “Procedure” > “Pensionato assicurato” > “Servizi pensionistici” > “Procedure amministrazione pensioni. " > "Riferimenti funzionali - Liste parametriche".
Per tali posizioni le Strutture Territoriali avranno cura di organizzare i necessari controlli e provvederanno all'eventuale riposizionamento o rimozione.
8. PENSIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
8.1 PROCEDURE DI RILASCIO SPECIALE COMPENSAZIONE COMPLEMENTARE
Per effetto dell'applicazione delle variazioni percentuali dell'equazione automatica, l'importo mensile dell'indennità integrativa straordinaria dal 1° gennaio 2023 è pari a 863,30 euro. il valore del medesimo compenso alla tredicesima mensilità è fissato in 843,30 euro.
In caso di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS e da altri enti previdenziali si rimanda a quanto previsto dalla Nota Operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso, per tutti i ratei maturati a partire dal 1° gennaio 2022, l'importo dell'integrazione speciale versata a tale data è stato congelato, attribuendo l'aliquota di conguaglio, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'integrazione speciale, solo all'importo mensile. elemento.
Queste situazioni sono state contrassegnate con il codice "E2".
Se l'indennità speciale aggiuntiva è già stata impegnata per l'importo dovuto al 31 dicembre 1997 ai sensi dell'articolo 59.º, n. 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, del 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 24, comma 25, del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o il 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 1.º, n.º 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, questi blocchi restano riservati. Gli stati sopra individuati sono stati identificati rispettivamente con i codici 'B7', 'B8', 'B9', 'B0', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B6', 'C7', "DO8", "DO9", "DO0", "RE1", "RE2", "RE3", "RE4", "RE5", "RE6", "RE7", "RE8", "RE9" e "MI1" ".
Si verifica che anche per l'anno 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Pubblica Amministrazione, il processo informatico basato sui dati relativi al codice fiscale del beneficiario dei benefici ha automaticamente accorpato i codici che identificano i c.d. pensione “principale” e “secondaria” attribuendo l'aumento perequativo a misura proporzionale.
Ai fini dell'aggregazione delle pensioni di reversibilità con il reddito del beneficiario (art. 1, n. 41, Legge 8 agosto 1995 n. la pensione indiretta/reversibile erogata fino al 1° gennaio 2023, tenuto conto del valore della pensione immediata erogata alla stessa data, purché di valore superiore al reddito già inserito in banca dati.
8.2 RIVALUTAZIONE QUOTE DI PENSIONE DOVUTE AD ALTRO BENEFICIARIO
La corresponsione delle descritte integrazioni perequative si applica anche nel caso di pensione forfetaria, indiretta o reversibile, che viene attribuita in parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato titolare di assegno di divorzio.
Si ricorda che la liquidazione annuale degli alimenti corrisposti all'ex coniuge superstite e/o ai figli del convivente o del pensionato deve essere effettuata, secondo le modalità stabilite dal giudice competente per l'affidamento, direttamente dal operatori degli Uffici - Amministrazione dei Dipendenti Pubblici.
8.3 ESENZIONE FISCALE PER VITTIME PUBBLICHE
Per il trattamento delle richieste di agevolazioni fiscali per le vittime di imposta che saranno attuate nell'anno 2023, cfr 1768 del 27 aprile 2017.
Si precisa che le strutture territoriali dovranno rimborsare l'IRPEF e l'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo nel caso di riferimento all'anno solare 2023.
Per quanto riguarda invece il rimborso di somme già trattenute per lo stesso motivo, per l'anno 2022:
- *se la pensione risulta già qualificata come sinistro (microqualifica T425) nell'anno 2022 (entro la rata di dicembre 2022), il conguaglio in credito sarà applicato centralmente alle rate successive a gennaio 2023;
- *Se la pensione, invece, viene classificata come sinistro fiscale da gennaio 2023, il conguaglio fiscale dovrà essere fatto nel sistema della piattaforma fiscale, con correzione UC.
8.4 ESENZIONE FISCALE IN APPLICAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE
I Territori dovranno rimborsare l'IRPEF e l'eventuale anticipo addizionale comunale solo se relativo all'anno solare 2023.
Per le modalità di gestione operativa si vedano i messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.
9. BENEFICI DELL'ASSISTENZA
9.1 PRESTAZIONI DI INABILITA' SOGGETTE A CONTROLLO SANITARIO
Articolo 25.º, n. 6-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che, nelle more delle eventuali visite di controllo e del relativo iter di verifica, le persone disabili e le persone con disabilità, avendo in loro possesso relazioni in cui è previsto l'aggiornamento, conservano tutti i diritti acquisiti in termini di benefici, vantaggi e agevolazioni di qualsiasi genere.
Pertanto, per le prestazioni a favore dei cittadini con disabilità per le quali, dall'entrata in vigore della Legge 114/2014, è memorizzata in banca dati una data di controllo sanitario, il pagamento è stato confermato in attesa della visita di controllo programmata dall'Istituto.
9.2 PRESTAZIONE PER LAVORATORI PASSANTI DA SPECIFICHE MALATTIE
Le indennità previste dal comma 1 dell'articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (cd morbo di Cooley) e da anemia falciforme, con l'articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori con anemia falciforme e a favore dei lavoratori con talassemia intermedia in terapia trasfusionale o con idrossiurea, classificati nella categoria INVCIV, le prestazioni con zona 70, 71, 72 e 73 sono state rinnovate per l'anno 2023 adeguando il importo al trattamento minimo.
9.3 CONVERSIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITA' CIVILE IN PRESTAZIONE SOCIALE
Articolo 18.º, n. 4, del decreto legislativo 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che modifica l'articolo 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. per i sordi, deve essere sufficiente per l'aumento. nell'aspettativa di vita.
Il requisito di età per il diritto alle prestazioni sociali per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 è di 67 anni.
Pertanto, in sede di rinnovo, sono state ricalcolate le prestazioni degli invalidi e dei sordomuti che compiono sessantasette anni entro il 30 novembre 2023, attribuendo il valore dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo all'età prevista per il rinnovo. Sul cui reddito sono registrati agli atti i dati necessari a determinare il diritto e il valore del contributo sociale.
In mancanza di informazioni aggiornate, dal mese successivo all'età di sessantasette anni, l'importo dell'assegno sociale è stato calcolato senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge n. 448/1998 (già Lire 100.000), e nell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (già Lire 18.000).
Le Strutture Territoriali dovrebbero provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non esistono informazioni reddituali, riportando i dati aggiornati del titolare e, per i coniugati, del coniuge.
10. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AL RITORNO
Le prestazioni accessorie alla pensione, corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, legge 148, e dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dalla classe 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128–COOP28; 129 – VESO29; 143 - APESOCIALE? 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, che non hanno natura previdenziale, conservano il valore determinato alla data di entrata in vigore per tutta la sua durata.
Si ricorda inoltre che l'erogazione di dette prestazioni avviene sempre con autonomo accantonamento, e per i titolari di altre prestazioni previdenziali o previdenziali, per consentire la quantificazione del finanziamento erogato dalle società licenziate.
La tassazione delle prestazioni soggette a tassazione ordinaria è, invece, disciplinata dalle norme generali di cumulo delle imposte.
10.1 RESTITUZIONE DEI BENEFICI IN SCADENZA NEL 2023
I servizi in scadenza nel 2023 sono stati azzerati al mese indicato nell'apposito campo ("GP1AF06").
Il pagamento dell'eventuale rata della tredicesima mensilità era cumulato con lo stipendio dell'ultima mensilità.
11. FREQUENZA E DATE DEI PAGAMENTI
11.1 CALENDARIO DEI PAGAMENTI
Si ricorda che i pagamenti delle prestazioni pensionistiche, degli assegni, delle pensioni e degli assegni di invalidità, nonché dei vitalizi INAIL vengono effettuati di norma il primo giorno lavorativo bancario di ogni mese, o il giorno successivo se festivo o non bancario, con un unico ordine di pagamento,ad eccezione del mese di gennaio in cui il pagamento viene effettuato il secondo giorno lavorativo (articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituito daarte. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Di seguito è riportato il programma di pagamento mensile per il 2023.
11.2 PAGAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 Per quanto riguarda la periodicità mensile del pagamento della pensione, il pagamento mensile fino al 2% della prestazione minima viene effettuato in rate annuali anticipate. I pagamenti di importi mensili superiori al 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono anticipati in rate semestrali.
I limiti sono arrotondati a 5 euro.
Di seguito, quindi, i limiti annuali e semestrali e le scadenze di pagamento per il 2023:
12. ATTESTATO DI PENSIONE 2023
Per i servizi previdenziali e assistenziali, il certificato di pensione per il 2023 sarà pubblicato tra i serviziIn collegamentodisponibile sul sito web dell'entewww.inps.it.
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